La Legge Lorenzin continua a ingolosire chi è rimasto escluso dal novero delle nuove Professioni Sanitarie. Gli Odontotecnici rivendicano, ancora una volta e in modo molto meno “urlato”, la loro posizione nel mondo della Sanità. 

Complice (inconsapevole) la L. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin), oggi sono gli Odontotecnici a pretendere che la loro Professionalità sia annoverata nell’Olimpo delle Professioni sanitarie. In effetti, considerato che parte del corso di laurea in Odontoiatria ricomprende anche nozioni sui dispositivi protesici, la pretesa non appare poi così esosa. Diversamente da quanto accaduto in passato, questa volta la richiesta è avanzata con estremo garbo, estrema chiarezza ed estrema serenità: che sia riconosciuto solo ed esclusivamente ciò che è nel loro legittimo diritto. Niente di più. Niente di meno.

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Il caso

Come comprensibile, non esiste un caso clinico portato avanti ai Giudici da cui emerga, quale “spin off”, tale desiderio, da molto tempo represso.
Il Consiglio di Stato ha dovuto esprimersi su una richiesta avanzata, secondo normativa vigente, al Ministero della Salute - tra gli altri - da Confartigianato Imprese Odontotecnici per veder riconosciuto l’Odontotecnico quale figura professionale sanitaria.
La sentenza TAR impugnata avanti il Consiglio di Stato concordava con il parere di diniego del Ministero della Salute che, appunto, rifiutava questo riconoscimento gridando alla modifica legislativa. Confartigianato chiamava quindi nuovamente gli atti contro il Ministero della Salute (insieme ad Andi e FNOMCeO, parti costituite perché controinteressate) ribadendo come di nessun golpe legislativo si trattasse, ma di un semplice riconoscimento di quanto era disposto sin dal Regio Decreto n. 1265 del 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) e, ancor prima, dalla Legge 1264 del 1927.

La decisione

Prima di entrare nel merito, il Giudice Estensore ripercorre in breve i passaggi normativi che hanno interessato la figura dell’odontotecnico: “La prima disciplina organica della figura risale al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, atto che innanzitutto sussume gli odontotecnici nel novero delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie disponendo altresì all’art. 11 che gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Successivamente, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), ha incluso anche l’attività dell’odontotecnico (cfr. art. 99) tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Senonché, la successiva evoluzione dell’ordinamento sanitario tra prima (d.lgs. n. 502/1992) e seconda riforma (legge 26 febbraio 1999, n. 42) ha registrato la progressiva affermazione ed emancipazione di molte arti ausiliarie – tra cui l’ottico e l’infermiere – approdate infine ai lidi della piena consacrazione professionale e per le quali sono stati attivati i relativi corsi universitari (prima di diploma universitario, ora di laurea). Con la seconda riforma sanitaria del 1999, è stata definitivamente prevista la soppressione della nozione di professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934, sostituita dalla locuzione omnicomprensiva professione sanitaria (v. art. 1, co. 1 legge n. 42 del 1999). La legge 10 agosto 2000, n. 251, reca infatti la nuova disciplina organica delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”.

Prosegue l’analisi guardando alla sostanza della effettiva richiesta avanzata dagli odontotecnici

“L’obiettivo anelato dalle odierne appellanti non consiste in un riassortimento dei contenuti tecnico-contenutistici dell’attività odontotecnica, bensì nella sua innovativa consacrazione professionale per via amministrativa, emancipandola dalla posizione, reputata forse “ingombrante”, degli odontoiatri. Del resto, non pare calzante quanto opinato dalla Commissione Albo Odontoiatri, fatto pedissequamente proprio dal Gruppo tecnico odontoiatria e, a seguire, dalla Direzione ministeriale secondo cui l’insegnamento della protesi è previsto tra le materie specifiche professionali da cui deriva anche la denominazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria oltre a far constare la competenza assoluta dell’odontoiatra per l’esecuzione di tutti gli aspetti della terapia odontoiatrica. Tale asserto non è messo in discussione dalle parti appellanti, che si rifanno esclusivamente all’ambito competenziale tracciato dal vigente articolo 11 del regio decreto del 1928, ossia costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi.

Più nello specifico, non pare revocabile in dubbio che tale expertise (costruire apparecchi di protesi dentaria) sia concettualmente distinta e autonoma da quelle elencate nel parere del CAO che si rifanno ai regolamenti didattici delle università italiane, riservando agli odontoiatri il conseguimento di specifiche professionalità nel campo della protesi, la capacità di eseguire terapie appropriate, tra l’altro sostituendo denti mancanti, quando indicato e appropriato con protesi fisse, la conoscenza delle indicazioni alla terapia implantare e la capacità di effettuarla. Si può dunque affermare che le appellanti non mirano con la presente azione a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione odontoiatrica (indi non coglie nel segno il ragionamento del CAO a valenza escludente che propugnerebbe un indiscutibile interesse pubblico che vieta all’odontotecnico di svolgere attività senza l’intermediazione del dentista: prerogativa mai agognata dalle odierne appellanti), bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute (con tutte le ricadute in termini ordinistici) nell’ambito ed entro il perimetro delle attività correntemente da essi svolte.
Cade, dunque, nel vuoto l’argomento dirimente assunto a fondamento della motivazione di rigetto dal giudice di prime cure: non pare, infatti, predicabile, quantomeno stando a quanto emerso dall’istruttoria ministeriale, la supposta parcellizzazione o sovrapposizione tra le figure professionali – evocata in termini escludenti dall’ art. 2, co. 4, della legge n. 43 del 2006 - che si determinerebbe nel momento in cui si facesse rientrare nell’ambito delle professioni sanitarie la figura dell’odontotecnico in quanto, questo ultimo, avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Come appena visto, le competenze delle due figure si giustappongono in modo nitido: l’odontoiatra, operando a diretto contatto con il paziente (ora anche col crisma del giudice europeo, cfr. CGUE Malta Dental, § 62), ricava calchi e modelli e applica le protesi; l’odontotecnico, di contro, realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo”.

Il felice connubio

“Chi si accontenta, gode”, si diceva un tempo. Proverbio assolutamente in disuso in un periodo quale quello che stiamo vivendo, ben poco permeato da questa filosofia. Eppure, dopo anni di lotte che vedevano da un lato gli Odontotecnici agguerriti e desiderosi di smantellare confini che sentivano soffocanti, dall’altro gli Odontoiatri timorosi e arroccati sullo scranno del sommo titolo conseguito con fatica, i due combattenti hanno imparato a conoscersi e ad apprezzarsi reciprocamente. I confini, sempre gli stessi, sempre uguali, sempre invariati, magicamente sono apparsi di più ampio respiro, in un’ottica di collaborazione e, soprattutto, di stima reciproca.

Un buon Odontoiatra non può prescindere da un buon Odontotecnico. Raggiunto questo convincimento, ne nascerà un’intesa di grande soddisfazione e il sorriso del Paziente non potrà che risplendere.

 

Odontotecnici e professioni sanitarie: il coraggio dei sognatori - Ultima modifica: 2024-07-17T09:25:50+00:00 da K4
Odontotecnici e professioni sanitarie: il coraggio dei sognatori - Ultima modifica: 2024-07-17T09:25:50+00:00 da K4