AIO ribatte agli esposti di Asp Cosenza e radiologi

La legge autorizza i dentisti a fare RX nei propri studi

“Solo usare il termine abusivismo per il dentista che esegue esami radiologici in studio è offensivo per la legge. Il decreto legislativo 187/2000 e due raccomandazioni ministeriali regolano in modo puntuale la materia”. Pierluigi Delogu, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), risponde in questo modo ai due esposti presentati dai radiologi di ADPR e dal direttore generale dell’Asp Cosenza contro la possibilità degli odontoiatri di usare i raggi x in studio.
“L’articolo 2 del decreto legislativo 187/00 comma 2b) consente al dentista di fare diagnosi complementari alla propria prestazione. Nessun’altra norma ci impone autorizzazioni particolari. Anzi, già nel 2005 il Ministero del lavoro ripeté che l’odontoiatra può tenere in studio e utilizzare gli ortopantomografi. Nel 2010 il Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 154 del 29/5 a pag 69) ha pubblicato una Raccomandazione del Ministero della Salute sull’uso della Tac Cone-beam 3D (che dà ai pazienti più radiazioni dell’ortopantomografo) e ha detto che medico e specialista possono usarla se l’intervento dello strumento è:

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  • contestuale, lo stesso giorno dell’erogazione della prestazione o prossimo ad essa;
  • integrato, cioè volto a migliorare la prestazione;
  • indilazionabile, cioè il paziente abbia interesse a non rimandarlo;
  • giustificato, c’è in definitiva interesse per la salute del paziente a esporlo ai raggi x;
  • ottimizzato, va usata la dose minima compatibile con la riuscita dell’esame”.

“Al dentista –continua Delogu- si chiede anche di raccogliere il consenso informato e conservarlo 5 anni, di archiviare il referto per 5 anni, di registrare tutti gli esami su supporto informatico, di consegnare al paziente tutta l’iconografia, di aggiornarsi con un programma quinquennale di corsi periodici, di verificare periodicamente le apparecchiature e nominare un esperto per redigere un programma di garanzia di qualità in cui si individuano gli ambienti a rischio, si classificano i lavoratori, si dispongono norme di sicurezza, si contrassegnano con standard internazionali gli ambienti. Su questi sette punti l’Asl ha potere di compiere verifiche, che sarebbero più pertinenti di denunce non sostanziate da problematiche sollevate dal legislatore. Il dentista – conclude Delogu – può eseguire questi esami da solo: la raccomandazione del ministero della salute del 2010 dice che la prestazione è a cura del medico specialista od odontoiatra appositamente formato “O ANCHE avvalentesi per aspetti pratici di esecuzione del tecnico di radiologia. L’unico limite è che non dobbiamo refertare per terzi altrimenti vengono meno le caratteristiche dell’attività che abbiamo denunciato. Faccio un’ultima considerazione politica: spesso la rx chiesta da un medico è pagata dal Ssn e torna al Ssn; la rx del dentista, a carico del paziente, rafforza quasi sempre una prestazione pagata dal paziente: l’intervento strumentale dunque risponde pure a un principio di maggior tutela economica del cittadino”.

Ai radiologi dell’Adpr risponde il segretario eletto AIO Raffaele Sodano: «Il loro esposto ha, da un lato, il sapore di un procurato allarme per il paziente/cittadino/utente, dall’altro è in grado di determinare le solite ricadute sulla credibilità e correttezza dell’agire quotidiano di una professione odontoiatrica troppo spesso messa in discussione. Avremmo preferito una mail o una telefonata per incontrarci e chiarirci anziché finire sulle pagine dei giornali o sulle scrivanie di controllori della spesa sanitaria che nella difesa del proprio ruolo si mostrano “più realisti del re”. Un passo verso il dialogo, seppur da posizioni restrittive e discutibili, lo compie sul bollettino Omceo Roma di novembre il dr. Paolo Diotallevi; radiologo direttore sanitario Eosmed Roma, Diotallevi – restringendo i margini diagnostici del dentista ai casi di  imminenti procedure chirurgiche e/o invasive (queste ultime non meglio specificate) conferma quanto dice il dlgs 180: la professione odontoiatrica non è ostativa all’effettuazione di diagnosi radiologiche in studio”.

AIO ribatte agli esposti di Asp Cosenza e radiologi - Ultima modifica: 2013-12-20T12:37:57+00:00 da Redazione

1 commento

  1. Capita con una certa frequenza che esami radiologici (rx panoramiche o i sempre più diffusi Tac cone-beam 3D) eseguiti negli ambulatori odontoiatrici e in quanto tali non refertabili siano utilizzati in ambiti pubblici o convenzionati dove i clinici di riferimento che devono completare le procedure chirurgiche chiedano, sia per maggior sicurezza sia per motivi medico legali, una refertazione.
    A questo punto si pone il problema di come sia lecito e corretto procedere. E’ pertanto auspicabile in primis che l’odontoiatra limiti l’esecuzione di radiografie (in particolare procedure più complesse come la CT) ai casi che, ragionevolmente, gestirà direttamente, in prima persona e dovrebbe essere aggiunta al consenso informato delle procedure diagnostiche radiologiche eseguite nello studio odontoiatrico l’impossibilità alla refertazione delle stesse.